Non sussiste l’obbligo della distanza minima di 400 metri della presegnalazione dalla postazione di controllo della velocità.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito che nelle procedure di accertamento del rispetto dei limiti di velocità con l’utilizzo di dispositivi elettronici, limitatamente alle postazioni mobili di controllo con i veicoli di servizio, non sussista alcun obbligo della presegnalazione della postazione di controllo almeno 400 metri prima della stessa, ma solamente quella di segnalarla con l’apposita presegnaletica a non più di 4 Km.
Inoltre, per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione delle postazioni è stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non è occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assume il carattere di sistematicità.
Si riporta di seguito in allegato il testo della nota.
Normativa Codice della strada
Chiarimenti sulla pre segnalazione della postazione Autovelox
Automobilista passa due volte con il rosso nello stesso tratto? Paga due volte la multa
L'automobilista che passa due volte col semaforo rosso nello stesso tratto di strada paga due multe. Parola di Cassazione. La Suprema Corte infatti intervenendo in materia di circolazione stradale e di sanzioni amministrative (sentenza n. 20222, depositata il 3 ottobre 2011) ha ricordato che la norma di cui all'art. 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione - non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale - di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni. Il giudice di pace, inizialmente, pur avendo respinto l'opposizione alla contravvenzione proposta dalla proprietaria del veicolo, aveva ridotto la sanzione amministrativa applicata sostenendo che, nonostante vi fossero due semafori rossi in due diversi incroci della stessa strada, si sarebbe dovuta applicare la continuazione ex articolo 81 del codice penale e per questo aveva applicato la sanzione pecuniaria minima edittale aumentata di euro per la continuazione.
Si riporta di seguito in allegato il testo della sentenza
Cassazione su Autovelox
Mancata indicazione sul verbale del numero di matricola dell'Autovelox non è motivo di nullità della sanzione.
A cura del Dott. Fabio Dimita, Direttore Amministrativo Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
La Corte di Cassazione ha confermato che un verbale privo dell'indicazione del numero di matricola dell'apparecchio utilizzato per accertare la velocità, non può considerarsi nullo. Rilevava che l'omissione non aveva consentito al trasgressore il diritto di difesa e la verifica della funzionalità dell'apparecchiatura nonché dei requisiti di omologazione e taratura, essendo stato indicato solo il tipo di strumento.
Si riporta di seguito in allegato il testo della sentenza.
MIT su ripartizione proventi
Con nota n. 286 del 14.01.2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato che le disposizioni di cui all'art. 142 c. 12-bis relative all'attribuzione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità in misura pari al 50 per cento ciascuno all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 25 c. 2 e 3 della Legge n. 120/2010.
Ministero dei Trasporti nota 286
Cassazione su poteri del Prefetto
Cassazione: Prefetto ha poteri limitati nell'individuare "strade di scorrimento".
A cura del Dott. Fabio Dimita, Direttore Amministrativo Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
La Cassazione ha precisato che ci sono casi in cui è il giudice a poter intervenire e non il prefetto per dichiarare l'illegittimità dell'uso dell'apparecchiatura e decretare l'annullamento della multa. Il monito arriva dalla seconda sezione civile della corte (sentenza n.3701/2011) che puntualizza come l'art. 4 del decreto legge 121 del 2002 ''non conferisce al prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall'art. 2 del codice della strada: di conseguenza, laddove il prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del Cds, il giudice ordinario può disapplicare l'atto o il provvedimento amministrativo''.








