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Sicurezza stradale








Anti Autovelox

In Italia ogni dispositivo atto alla rilevazione di strumenti per il
controllo della velocità dei veicoli è illegale secondo la legge 472/99 che
riportiamo di seguito.


Legge 472/99 in vigore dal 01/01/2000. Modifiche
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della
Strada).



Art. 31.  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i
seguenti: 9- bis. É vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di
dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e
consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di
cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per
il controllo delle violazioni. 9- ter. Chiunque produce, commercializza o
utilizza i dispositivi di cui al comma 9- bis é soggetto, ove il fatto non
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione
secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

 
 



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 06.02          06/01/2009